Al momento stai visualizzando Nuove semplificazioni nella nautica da diporto con l’entrata in vigore del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160

L’obiettivo del DL entrato in vigore il 22 dicembre 2020 è quello di semplificare e razionalizzare il comparto della nautica da diporto anche se, per molte delle disposizioni contenute, si dovranno attendere i provvedimenti attuativi.

n.d.r. L’esposizione sotto riportata ha carattere divulgativo ed informativo. Si invitano  pertanto i potenziali utenti a consultare la normativa ufficiale vigente, in continuo aggiornamento.

SINTESI ESSENZIALE SU ALCUNE DELLE NORME AGGIORNATE O SULLE QUALI, PRESTO SI INTERVERRA', CON PROVVEDIMENTI APPLICATIVI

  • Dotazioni di sicurezza
    Per ora non cambiano, ma ci potrebbe essere una semplificazione quando si naviga in aree SAR (acronimo di “Safety of Life at Sea” Sicurezza della vita in mare) con uso di EPIRB – modifica dell’articolo (59, comma 1, del DL 3/11/2017, n. 229);
  • Aree dei porti mercantili destinate “ad ormeggio a secco”  
    Ogni porto commerciale ha l’obbligo di avere un piano regolatore nel quale dovranno essere specificate le aree destinate agli “ormeggi a secco”. Qualunque soggetto privato potrà chiedere a tale scopo una concessione demaniale;
  • I cantieri costruttori possono immatricolare a proprio nome, ci saranno le unità da diporto “al Km 0”
    Non era possibile questa pratica che, di fatto, immobilizzava le imbarcazioni (non vendute). L’invenduto potrà essere iscritte ed utilizzato dal concessionario in attesa di essere venduto;
  • Natanti da diporto e moto d’acqua
    Sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all’articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 26. 2.
    I natanti da diporto, a richiesta dell’interessato, possono essere iscritti nell’Archivio telematico centrale delle unita’ da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto.
  • Nautica sociale
    Il decreto la identifica chiaramente (Art. 3) e la classifica. Si prevedono facilitazioni per la fornitura di servizi alle barche fino a sei metri per fini sportivi e ricreativi, con particolare riguardo alla diffusione della nautica tra gli studenti fino a 9 anni o come strumento di ausilio terapeutico per persone diversamente abili;
  • Noleggio alla cabina
    Non era consentito alle società di charter, noleggiare le cabine singolarmente, perché la norma prevedeva esclusivamente il noleggio dell’intera unità, che poteva essere stipulato solo a soggetti singoli. Con la correzione della norma è autorizzato il noleggio di una unità da parte di più soggetti indipendenti con tipologie contrattuali diverse;
  • Noleggio occasionale
    Questa norma è stata corretta ed il proprietario deve essere in possesso della patente nautica da almeno 3 anni (vincolo introdotto per aumentare la sicurezza ). A proposito, ricordiamo che il proprietario può noleggiare la propria barca fino a un massimo di 42 giorni l’anno.
  • Patenti nautiche
    Possibilità di fare la visita medica direttamente nelle scuole nautiche, tuttavia per rendere operativa questa modifica si dovrà attendere la pubblicazione del decreto attuativo, ma dovrebbe essere solo una formalità;
    Il decreto stabilisce che per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione.
    Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche altre prescrizioni;
    Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.
  • Utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione e cioè noleggio professionale del natante, da parte di soggetti iscritti alla camera di commercio (da non confondersi con il noleggio occasionale di imbarcazioni).
    – Le nuove norme hanno carattere nazionale e non più locale e risolvono le controversie tra capitanerie limitrofe che applicavano norme differenti.
    – Il nuovo codice definisce i principi minimi per la conduzione e assicurazione dei natanti a livello nazionale. Altre norme potranno essere emesse dal ministero.

Infine è introdotta la norma per la navigazione con droni (imbarcazioni telecomandate).